Unioni Civili (in Stato Civile)
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Introduzione
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 si pone l'obbiettivo di regolamentare le Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto anagrafiche.
La legge innova sostanzialmente il diritto di famiglia del nostro paese prevedendo rispettivamente l’istituzione e la disciplina di due nuove formazioni sociali, ed è composta da un articolo suddiviso in 69 commi.
I commi dall'1 al 35 riguardano le Unioni civili ed interessano lo stato civile (e di conseguenza anche l'anagrafe).
I commi dal 36 al 65 riguardano le Convivenze di fatto ed interessano solo l'anagrafe.
E' opportuno precisare che:
- Le Unioni civili interessano esclusivamente persone dello stesso sesso, e vengono istituite tramite una dichiarazione recepita in un atto di stato civile, esattamente come avviene per il Matrimonio.
- Le Convivenze di fatto interessano invece persone dello stesso sesso, ma anche di sesso diverso, e vengono istituite tramite una dichiarazione registrata in anagrafe.
- Il Contratto di convivenza può essere fatto a corredo di una Convivenza di fatto anagrafica, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniali, e va effettuato da un professionista (notaio o avvocato) per poi essere registrato anche in anagrafe.
NOTA Non possono coesistere per la stessa coppia di persona due o più istituti diversi contemporaneamente:
Non possono coesistere istituti contratti con persone diverse:
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La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri similmente all'istituto del Matrimonio.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile; è stato infatti previsto dalla norma un nuovo registro provvisorio delle Unioni civili.
La richiesta di costituzione dell'unione civile
Per procedere ad un’unione civile è prima necessaria la redazione di una Richiesta (almeno 15gg prima dell’unione).
Nella richiesta i due soggetti ("parti") interessati, presentano le dichiarazioni in merito alla volontà di costituire l'Unione civile, e presentano i documenti necessari a verificare i requisiti e l'assenza di eventuali impedimenti.
All'interno della voce di menù Demografico -> Stato civile -> Atti -> Redazione atto sono disponibili le Unioni civili, che includono le richieste e gli atti veri e propri di costituzione dell’unione, come da figura di esempio che segue:
La procedura di compilazione di una Richiesta di costituzione dell'unione civile è del tutto simile a quella di una Pubblicazione di matrimonio; è sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di stato civile, Dati dei soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni civili come Parte 1 e Parte 2.
Al termine della compilazione è possibile procedere al salvataggio tramite il pulsante Salva.
Verrà quindi proposta la stampa della Richiesta, come da immagine di esempio che segue:
La richiesta viene prodotta su comune carta bianca in formato A4, a differenza delle dichiarazioni di costituzione che verranno prodotte su appositi registri (come già avviene per gli atti di Matrimonio, Nascita, Cittadinanza e Morte).
A corredo della Richiesta l'applicativo propone eventuali stampe accessorie.
Tutte le stampe, sono comunque ripetibili in ogni momento, ricercando la richiesta memorizzata dalla consueta voce di menù Demografico -> Stato civile -> Atti -> Ricerca atti inseriti, selezionando l’atto d’interesse e utilizzando la funzione Stampa (vedi paragrafi successivi).
La dichiarazione costitutiva dell'unione civile
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Per redigere un atto relativo alla Dichiarazione di costituzione di una unione civile è stata prevista una nuova categoria Unioni civili all'interno della voce di menù Demografico -> Stato civile -> Atti -> Redazione atto.
NOTA A seguito delle modifiche introdotte con i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, quello che era un Unico registro provvisorio, è stato scisso in due registri separati di Parte I e Parte II in quanto il legislatore ha voluto distinguere tra le Iscrizioni e le Trascrizioni (esattamente come accade ad esempio per i matrimoni o le nascite). |
La procedura è del tutto simile a quella di compilazione di un Atto di matrimonio; è infatti sufficiente compilare correttamente tutti i campi proposti dall'applicativo (Testata, Ufficiale di stato civile, Dati dei soggetti, etc.).
Si può notare come in luogo di Sposo e Sposa dei matrimoni, i soggetti vengono identificati nelle Unioni Civili come Parte 1 e Parte 2, come da immagine di esempio che segue:
Esattamente come per qualsiasi altro atto di stato civile una volta compilate correttamente tutte le variabili, cliccando sul pulsante Anteprima sarà possibile visualizzare un'anteprima dell'atto che si andrà a stampare, ed eventualmente intervenire sul testo.
Una volta dentro l'Anteprima, proseguendo tramite il pulsante Stampa si potrà procedere alla stampa dell'atto (su Stampante ad aghi), esattamente come per qualsiasi altro atto di stato civile.
Nel caso in cui non si faccia la stampa dell’atto, quest’ultimo verrà salvato come temporaneo tramite il pulsante Salva:
Un atto salvato come temporaneo non è concluso e non crea comunicazioni.
Sarà possibile renderlo definitivo andando in Stampa atto e impegnando l’atto se non lo risulta già.
Dopo la stampa sarà possibile chiudere l'atto come definitivo premendo su Salva.
ATTENZIONE Esattamente come per i matrimoni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, viene stabilito ex lege il regime patrimoniale della Comunione dei beni. |
Prima di iniziare la redazione di un atto di Costituzione di un’unione civile, porre quindi attenzione ad accendere l'eventuale opzione Separazione dei beni nel caso in cui le parti optino per questa scelta patrimoniale.
L'eventuale scelta di Separazione dei beni verrà indicata nell'atto tramite apposita Annotazione, esattamente come avviene per i matrimoni.
La scelta del cognome comune
La scelta del Cognome comune è una facoltà rimessa alle parti.
La norma prevede infatti che, in caso la coppia voglia adottare uno dei due cognomi delle parti come cognome familiare, può farne dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta di costituzione dell'unione civile.
A tal proposito, va evidenziato che i Decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19/01/2017 (successivi alla L. 20 maggio 2016 n. 76) hanno chiarito come la scelta del cognome comune abbia un valore puramente affettivo, e che questa non impatterà minimamente nelle generalità anagrafiche del soggetto.
In tal senso, la norma ha addirittura disposto l'annullamento di eventuali annotazioni di variazione del cognome apposte a seguito di atti formati con il regime provvisorio.
Per poter abilitare l'eventuale scelta del Cognome comune, occorre scegliere l'opzione Cognome comune prima di iniziare la redazione dell'atto di costituzione.
La scelta di quale dei due cognomi dovrà essere quello comune, e se anteporlo/posporlo/sostituirlo verrà invece posta durante la redazione dell'atto.
NOTA
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Scioglimento dell'unione civile
L'Unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'Ufficiale di stato civile, e si applicano le attuali norme previste per il divorzio di matrimonio, ad esclusione dell'istituto della separazione.
L'applicativo include anche le casistiche previste dalle formule 11 e 12 dell'allegato "A" Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso - 28 luglio 2016, ovvero la redazione dell'atto di Accordo e quello di Conferma dell'accordo.
Annotazioni
Così come avviene per i matrimoni, anche le Unioni civili devono essere annotate tramite l'apposizione di apposita Annotazione a margine sugli atti di nascita delle parti tramite la seguente icona:
Il formulario attuale prevede l'apposizione di annotazione sull'atto di nascita delle parti nei casi di:
- Costituzione dell'unione civile
- Scioglimento dell'unione civile
E' prevista anche annotazione su eventuale atto di Matrimonio:
- Nel caso in cui i due coniugi, a seguito di rettifica del sesso dichiarino di costituire comunque un’Unione civile tra loro
E’ inoltre prevista l’annotazione da apporre sugli stessi atti di costituzione dell'Unione civile, nel caso di:
- Scelta del regime di separazione dei beni
Certificazione
Un atto di Dichiarazione costitutiva dell'unione civile consente di effettuare il relativo certificato.
Così come per gli atti di Matrimonio, Nascita e Morte, sono stati implementati il "Certificato di unione civile" e l’ "Estratto di unione civile", entrambi rilasciabili dall'ufficiale dello stato civile.
Entrambi sono producibili dalle Stampe presenti in allegato all'atto di unione civile, come da immagine di esempio che segue:
All'interno del Certificato vengono riepilogati solamente i dati delle due parti, indicando gli estremi dell'atto di Dichiarazione di costituzione dell'unione.
All'interno dell'Estratto vengono invece indicate anche le generalità dei testimoni, e il contenuto di eventuali annotazioni certificabili presenti sull'atto.
Entrambi sono anche rilasciabili tramite l'apposito menù: Demografico -> Stato civile > Certificati -> Certificazioni.
Basterà ricercare il soggetto interessato e, cliccando sui tre puntini, scegliere il tipo di certificato, come da immagini di esempio che seguono:
Il certificato/estratto è rilasciabile solo per i soggetti che hanno un atto di unione civile presente negli archivi dello stato civile che sia marcato come certificabile.
Se per un soggetto è presente un atto di Unione certificabile, verrà identificato tramite una spunta verde in corrispondenza della colonna UCI, come da immagine di esempio che segue:
Comunicazione all'anagrafe di unione civile
A seguito di redazione di un Atto di Costituzione di Unione Civile, o di Trascrizioni, l'applicativo prevede sempre una relativa Comunicazione all'Ufficio Anagrafe che viene indirizzata ai comuni di residenza della parti, come da immagine di esempio che segue:
La generazione automatica della comunicazione all'anagrafe è prevista nella maggior parte dei casi di eventi che riguardano la costituzione di un’unione civile; vi sono poi delle comunicazioni (come ad esempio quelle relative ad uno scioglimento o variazione delle generalità) che vengono generate durante l'inserimento di un’annotazione su un atto già presente in archivio.
Non tutti i casi prevedono la generazione automatica della comunicazione, ad esempio alcuni casi di trascrizioni generiche, o comunque in tutti i casi ove la procedura non è in grado di individuare con certezza assoluta la condizione del soggetto in anagrafe.
E' fondamentale che in fase di redazione dell'atto l'operatore di stato civile abbia correttamente ricercato i dati dall'archivio anagrafico (in caso contrario l'applicativo non può desumere quale sia il soggetto/famiglia interessati dall'evento).
Per processare la comunicazione automatica all’anagrafe è necessario aprire la Lista attività:
Cliccando sull’icona sarà possibile aprire le Comunicazioni da stato civile:E’ possibile ricercare il Tipo di comunicazione tramite l’apposito filtro con menù a tendina.
E' sufficiente un click sull’icona della Matita nella riga del soggetto per confermare l'aggiornamento dei dati in anagrafe, come da immagini di esempio:
Una volta effettuato il salvataggio è possibile verificare il dato aggiornato nella Scheda Individuale ap5, come da immagine di esempio che segue:
NOTA Se le parti sono entrambe residenti nella propria anagrafe, l'operazione andrà ripetuta per ciascun soggetto. |
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili” (G.U. n.22 del 27/01/2017) [[1]]
Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili” (G.U. n.22 del 27/01/2017) link
Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili” (G.U. n.22 del 27/01/2017) link
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016) link
Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “Decreto ponte” o “Decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016) link
Parere del consiglio di stato del 21 luglio 2016, n.1695
Decreto del ministro dell'interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “Formulario”) link
FAQ del Ministero dell'interno sul DPCM N. 144/2016 pubblicate il 03 agosto 2016 linkdarifare
Circolare del ministero dell'interno n. 3511 del 5 agosto 2016 link